NUOVE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 – Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.

IL SINDACO

AVVISA
Che sono vigenti anche per il nostro Comune le ulteriori disposizioni restrittive di cui alle Ordinanze in oggetto:
1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;
2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
8. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
9.E’’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
10.Non e’ consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché’ comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
11. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Montepaone, Lì 21.03.2020

IL SINDACO
F.to ( Mario MIGLIARESE)

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