AVVISO – CORONAVIRUS

Visto il DPCM del 09.03 u.s. che per lo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del Covid19, ha esteso la zona rossa di cui al precedente DPCM del 08.03.2020 all’intero territorio nazionale;
COMUNICA
Che sono vigenti anche per il nostro Comune le disposizioni di cui all’art.1 del DPCM 08.03.2020
per come modificate ed integrate dal DPCM del 09.03.2020 e precisamente:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio Comunale,
nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai
giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. In tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano, lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di
un metro;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia
del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario
e di ferie;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché’ gli eventi in luogo pubblico o privato,
ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in
luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub,
scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti
luoghi e’ sospesa ogni attività;
g) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della
frequenza delle attività scolastiche;
h) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione;
m) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività
in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno
essere chiuse;
o) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da
remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
p) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate
strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso
di violazione;
q) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Le disposizioni sopra richiamate producono effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Montepaone, Lì 10.03.2020
IL SINDACO
F.to ( Mario MIGLIARESE )

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